TIROCINI AUTOFINANZIATI
Il tirocinio o stage è disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e regolamentato dal Regolamento Regionale n. 4/2018.
Il tirocinio è un’esperienza formativa che si realizza attraverso l’inserimento della risorsa in un contesto aziendale, pubblico o privato; è uno strumento che consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Il tirocinio non costituisce dunque mai rapporto di lavoro e va sempre inteso come esperienza formativa e di orientamento alla scelta professionale. Il rapporto di stage richiede l’incontro di tre soggetti:
- Il tirocinante,
- Il soggetto ospitante – imprese, associazioni e studi professionali, cooperative, fondazioni, enti pubblici, ecc.
- L’ente promotore in possesso di specifici requisiti ed accreditato a svolgere tale mansione.
TIPOLOGIA, DESTINATARI E DURATA
Esistono diverse tipologie di tirocinio/stage a seconda delle finalità, delle categorie di soggetti interessati, degli enti proponenti.
- TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
È finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro mediante una formazione a contatto diretto con il mondo del lavoro.
Destinatari: neodiplomati e neolaureati di I e di II livello entro e non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo.
Durata: minimo 2 – massimo 12 mesi
- TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO nel mercato del lavoro finalizzato a percorsi di recupero occupazionale.
Destinatari: inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità, e lavoratori in cassa integrazione sulla base di specifici accordi.
Durata: minimo 2 – massimo 12 mesi
- TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO in favore di persone con disabilità, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Durata: massimo 24 mesi per persone con disabilità, massimo 12 mesi per persone svantaggiate e richiedenti asilo.
- TIROCINI PER ATTIVITA’ STAGIONALI
Durata: minimo 1 – massimo 12 mesi
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO
Lo stage viene attivato sulla base di una convenzione stipulata tra l’ente promotore e il soggetto ospitante, corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro che contiene indicazioni sulla durata, l’orario di lavoro, la posizione assicurativa, nonché su obiettivi, modalità, facilitazioni, obblighi e impegni del tirocinante.
I soggetti promotori devono inoltre obbligatoriamente provvedere all’assicurazione degli stagisti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
Sia il soggetto promotore che l’ospitante dovranno prevedere un tutor/referente per seguire il tirocinante nel corso dell’esperienza.
Al termine dell’esperienza, è previsto il rilascio di un’attestazione delle competenze acquisite grazie all’esperienza del tirocinio.
VANTAGGI PER I TIROCINANTI
- poter applicare le conoscenze teoriche e testare le proprie abilità per un periodo che può arrivare fino a 12 mesi;
- essere retribuiti per formarsi attraverso una esperienza on the job;
- avere l’opportunità di farsi conoscere professionalmente ed essere assunti al termine del periodo di tirocinio;
- poter attivare il tirocinio per qualsiasi tipo di mansione.
IL NOSTRO SERVIZIO DI CONSULENZA PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI
I.C.F.- Agenzia per il lavoro, nonché soggetto promotore di tirocini autorizzato ed agenzia formativa accreditata in Regione Campania, offre alle imprese consulenza per l’attivazione dei tirocini extracurriculari, erogando i seguenti servizi:
- Espletamento della procedura di attivazione del tirocinio;
- Attivazione della polizza per la responsabilità civile;
- Nomina del tutor dell’ente promotore;
- Rilascio di documentazione comprovante la realizzazione del tirocinio;
- Consulenza su opportunità di incentivi e finanziamenti per le eventuali successive assunzioni dei tirocinanti.