SERVIZI PER LE IMPRESE
APPRENDISTATO
L’apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani fino ai 30 anni non compiuti: a fronte di agevolazioni contributive e retributive, il datore di lavoro è tenuto a formare il lavoratore trasferendogli le competenze necessarie al raggiungimento della qualifica per la quale è stato assunto.
TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
- Apprendistato di I livello (per la qualifica professionale)
L’apprendistato di I livello è destinato ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio ed alla contestuale formazione in azienda
Vantaggi dell’attivazione di un contratto di apprendistato di I livello:
Agevolazioni contributive:
aliquota contributiva pari al 1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo e al 5% per il terzo anno per le aziende fino a 9 dipendenti; aliquota pari al 5% per le aziende con più di 9 dipendenti;
esenzione dal pagamento del contributo NASPI dell’1,31% e dal contributo formazione continua dello 0,30% (fondi interprofessionali);
l’esenzione dal pagamento del ticket di licenziamento.
Sgravi fiscali:
gli apprendisti sono esclusi dal computo della base imponibile IRAP.
Agevolazioni retributive:
la retribuzione è calcolata in percentuale rispetto a quella prevista per i lavoratori qualificati a parità di livello d’inquadramento finale;
retribuzione pari al 10% per le ore di formazione interna all’azienda;
nessuna retribuzione per le ore di formazione esterna all’azienda.
Incentivi all’assunzione di giovani con apprendistato di I livello:
Per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studi, gli studenti che abbiano svolto, presso di loro, periodi di apprendistato di I livello e che non abbiano ancora compiuto i 30 anni, è previsto un esonero contributivo pieno (nel limite massimo di 3.000 euro su base annua) per 36 mesi.
- Apprendistato di II livello (professionalizzante)
L’apprendistato di II livello è destinato ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (30 non compiuti) ed è finalizzato a formare l’apprendista mentre lavora: oltre che nello svolgimento dell’attività lavorativa, l’apprendista svolge corsi di formazione, sia teorica che on the job al fine di “costruire” la sua identità professionale.
Il contratto, la cui durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni, o 5 per i profili professionali che rientrano nel settore dell’artigianato (durata che può variare in base a quanto disposto dalla contrattazione collettiva di riferimento), prevede che l’apprendista svolga, unitamente all’attività lavorativa, percorsi di formazione, sia teorica che on the job. Sono previste, infatti, un monte di ore di formazione variabili in base al c.c.n.l. recepito dall’azienda:
- Formazione di base e trasversale, il cui ammontare complessivo non può essere superiore a 120 ore nel triennio, da svolgersi presso centri di formazione accreditati anche beneficiando di risorse economiche erogate dai fondi interprofessionali o dalla Regione;
- Formazione professionalizzante, la cui durata e le modalità di erogazione sono dettate dal C.C.N.L. applicato in azienda.
Vantaggi per l’azienda che assume con contratto di apprendistato di II livello?
Agevolazioni contributive:
Aliquota contributiva pari al 1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo e al 10% per il terzo anno per le aziende fino a 9 dipendenti (a cui va aggiunta aliquota dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASPI e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua); aliquota contributiva pari al 10% (+1.61%) per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 9.
Sgravi fiscali:
gli apprendisti sono esclusi dal computo della base imponibile IRAP.
Agevolazioni retributive:
inquadramento fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello di qualificazione o, se previsto dal C.C.N.L. retribuzione in percentuale e proporzionale all’anzianità di servizio.
Incentivi all’assunzione di giovani con apprendistato di II livello:
Oltre alle suddette agevolazioni contributive in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato con giovani under 30:
- esonero contributivo nel limite massimo di € 3.000 annui, per un periodo massimo di 12 mesi.
- Apprendistato di III livello (apprendistato per l’alta formazione)
L’Apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani che stanno conseguendo o hanno conseguito un titolo di studio superiore oppure che devono accedere alle professioni ordinistiche.
E’ rivolto ai giovani compresi nella fascia di età 18 – 29 anni ed ha una durata che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di:
- alta formazione è pari alla durata ordinamentale dei relativi percorsi;
- attività di ricerca, in base alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a 3 anni;
- praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche è definito in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame.
Vantaggi per l’azienda che assume con contratto di apprendistato di II livello?
Agevolazioni contributive:
aliquota contributiva pari al 1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo e al 10% per il terzo anno per le aziende fino a 9 dipendenti (a cui va aggiunta aliquota dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASPI e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua); aliquota contributiva pari al 10% (+1.61%) per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 9.
Sgravi fiscali:
gli apprendisti sono esclusi dal computo della base imponibile IRAP.
Agevolazioni retributive:
la retribuzione è calcolata in percentuale rispetto a quella prevista per i lavoratori qualificati a parità di livello d’inquadramento finale;
retribuzione pari al 10% per le ore di formazione interna all’azienda;
nessuna retribuzione per le ore di formazione esterna all’azienda.
Incentivi all’assunzione di giovani con apprendistato di III livello:
esonero contributivo pieno (nel limite massimo di 3.000 euro su base annua) per 36 mesi e fermo restando il requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studi, gli studenti che abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato di III livello;
bonus occupazionale Garanzia Giovani fino a € 6.000 previa partecipazione a bando (Legge di Stabilità 2017);
voucher regionali per servizi formativi individuali fino a un importo massimo di € 2000,00 annui;
voucher regionali per l’iscrizione e frequenza del percorso formativo di gruppo per un importo massimo di 1000,00 annui.
Esistono inoltre, le seguenti tipologie di apprendistato:
Apprendistato in «disoccupazione»: si può assumere, in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, beneficiari di Naspi, Dis-coll, Disoccupazione edile e disoccupazione agricola.
Apprendistato stagionale: prevede la possibilità di stipulare rapporti a tempo determinato ed aliquote ridotte (esclusivamente per i datori di lavoro che svolgono le proprie attività in cicli stagionali).